Statuto del Consorzio
TITOLO I – FINALITA’
Art. 1 Il Consorzio Impegno Sociale
- E’ costituito tra i Comuni di: Cadorago, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Montano Lucino, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio un Consorzio denominato «Impegno Sociale» con sede in Cassina Rizzardi, via Monte Grappa n. 95. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale e di proprio Statuto.
- Il Consorzio, nel quadro delle sue finalità, provvede a realizzare e gestire servizi socio-sanitari, in forma associata e servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni, ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ne garantisce l’ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- Il Consorzio esercita le funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV comma della Costituzione che, vengono attribuite ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia di funzioni associate. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il Consorzio agisce in collaborazione con il Servizio Sanitario e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio. In particolare, il Consorzio realizza e gestisce i servizi socio-sanitari, attraverso:
- il Centro Diurno Disabili;
- la Residenza Sanitaria per Disabili;
- il Servizio Tutela Minori.
Inoltre il Consorzio, nell’ambito dei suoi principi, modalità operative, obiettivi, prestazioni e servizi essenziali, può adottare interventi e misure atte a favorire la prevenzione di possibili situazioni di disagio a carico dei singoli e delle famiglie, anche attraverso esperienze progettuali e programmatorie innovative, quali a titolo semplificativo e non esaustivo:
- in ambito famigliare, scolastico, educativo casi di disagio minorile;
- interventi volti alla prevenzione dell’isolamento e al raggiungimento della massima integrazione sociale;
- affidamenti a famiglie, singoli e gruppi-famiglie;
- inserimenti in servizi residenziali e semiresidenziali;
- servizi di assistenza domiciliare.
I servizi vengono erogati sia ai Comuni consorziati, mediante convenzione singola, sia ai Comuni coordinati tra loro e non, sia ad altri Enti.
- Il Consorzio, inoltre, nell’ambito delle funzioni indicate provvede alla elaborazione di progetti in grado di sostenere sia i Comuni consorziati, sia altri Enti nella gestione e nello sviluppo di ogni altro servizio sociale o di programmi di attività sociale nei rispettivi territori dei Comuni consorziati o Comuni coordinati tra loro e/o altri Enti, che il Consorzio intende offrire con apposite convenzioni. Il Consorzio potrà affidare incarichi secondo quanto previsto dall’art.110 del Testo Unico Enti Locali.
- Al personale si applica la disciplina in materia di pubblico impiego di cui al D.Lgs. 165/2001.
- Il Consorzio «Impegno Sociale» scadrà il 31 dicembre 2050, termine individuato dalla Convenzione costitutiva, fatta salva la facoltà di prosecuzione.
Art. 2 – Costi di gestione
- I costi a carico dei Comuni facenti parte del Consorzio, per la gestione del Centro Diurno Disabili, risultanti dopo la deduzione dei contributi regionali o di altre Istituzioni pubbliche, sono così stabiliti:
- il 70% sulla base del numero degli utenti fruitori del Centro Diurno Disabili da parte di ogni Comune facente parte del Consorzio;
- il 30% quale quota di solidarietà da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio, proporzionalmente al numero degli abitanti con riferimento al 31/12 dell’anno precedente;
- per gli altri Enti, in aggiunta alla quota alle lettere a) e b), è stabilita una quota «una tantum» annuale, di competenza assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- I costi per la gestione della Residenza socio-sanitaria per disabili, a carico dei Comuni del Consorzio e delle famiglie sono definiti annualmente nei bilanci preventivi di competenza. Per i Comuni non facenti parte del Consorzio, che richiedano l’utilizzo di posti letto nella Residenza socio-sanitaria, in aggiunta a quanto stabilito nel Bilancio preventivo annuale, per i Comuni del Consorzio, è prevista una quota «una tantum» annuale, di competenza assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- Il costo relativo al Servizio Tutela minori e famiglie è determinato in base:
- al monte ore settimanale esercitato dalle figure professionali preposte;
- agli oneri derivanti dai costi gestionali per l’utilizzo di spazi e servizi, nel contesto della proprietà immobiliare del Consorzio.
Per i Comuni non facenti parte del Consorzio che aderiscono al Servizio Tutela Minori è prevista in aggiunta alla quota di cui al punto a) e), è stabilita una quota “una tantum” annuale di competenza assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- Il pagamento, da parte dei Comuni, ha cadenza quadrimestrale.
- Il funzionamento dei servizi e le tariffe sono disciplinati da appositi regolamenti, approvati dall’Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO II – ORGANISMI AMMINISTRATIVI
Art. 3 Assemblea del Consorzio
- L’Assemblea del Consorzio è composta dai Sindaci dei Comuni di cui all’art. 1. In caso di impedimento a partecipare alla seduta, il Sindaco può nominare un delegato purché appartenente al Consiglio Comunale o Assessore Esterno. Ogni componente potrà altresì delegare altro componente dell’Assemblea.
- L’Assemblea del Consorzio rappresenta l’organo di indirizzo, di controllo politico amministrativo e di raccordo con gli Enti Consorziati.
- I componenti dell’Assemblea del Consorzio di cui al comma 1 durano in carica cinque anni e comunque per il periodo di durata del mandato amministrativo, fatto salvo il caso di recesso di cui all’art.15, nel qual caso sono estromessi con il perfezionamento del recesso stesso.
- I membri dell’Assemblea di cui al punto 1 decadono immediatamente in caso di rinnovo anticipato del Consiglio Comunale.
- L’Assemblea del Consorzio di cui al punto 2 prende atto dei nuovi componenti dell’Assemblea, in subentro di quelli decaduti, entro 20 giorni dalla loro comunicazione.
Art. 4 Convocazione dell’Assemblea
- La convocazione ordinaria dell’Assemblea, contenente data, luogo e ordine del giorno, è fatta dal Presidente dell’Assemblea e, in sua assenza, dal vicepresidente, d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell’Assemblea del Consorzio provvede a trasmettere la convocazione a tutti i componenti dell’Assemblea, via pec, almeno 5 giorni non liberi antecedenti quello stabilito (giorno della seduta incluso).
- L’avviso di convocazione di seduta straordinaria deve essere trasmesso almeno entro 48 ore precedenti la seduta.
- I documenti inerenti l’ordine del giorno dell’Assemblea del Consorzio sono trasmessi via pec unitamente alla convocazione almeno entro 3 giorni antecedenti quello stabilito (giorno della seduta incluso), fatti salvi gli atti relativi al Bilancio ed al Rendiconto che devono essere trasmessi nei termini indicati dalla normativa e dal Regolamento di contabilità dell’Ente e fatti salvi i documenti inerenti le sedute straordinarie che dovranno essere trasmesse entro il giorno precedente la seduta. La copia di convocazione dell’Assemblea del Consorzio, con il relativo ordine del giorno, è affissa all’Albo on line del Consorzio o all’Albo Pretorio on line del Comune ove ha sede il Consorzio.
- L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata per eccesso alla unità e rappresentanti almeno 51% della popolazione complessiva dei Comuni del Consorzio, risultante al 31/12 dell’anno precedente. Il Presidente dell’Assemblea del Consorzio o, in caso di assenza o impedimento, il vicepresidente, provvede a dichiarare aperti i lavori dell’Assemblea entro il limite massimo di 15 minuti rispetto all’orario indicato nella convocazione. In mancanza del numero legale, la seduta dell’Assemblea è dichiarata dal Presidente non valida ed è riconvocata entro 10 giorni, con lo stesso ordine del giorno. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita e provvede alle deliberazioni, purché sia rappresentata da 1/5 della popolazione complessiva dei Comuni del Consorzio risultante al 31/12 dell’anno precedente. L’Assemblea, una volta verificata la presenza del numero legale, procede alla trattazione, previa una relazione illustrativa da parte del Presidente dell’Assemblea o da parte del vicepresidente, degli argomenti posti all’ordine del giorno, seguendo l’ordine cronologico indicato. È facoltà dei componenti dell’Assemblea di chiedere l’inversione di trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. In tale circostanza il Presidente sottopone detta proposta a votazione: risulta accolta se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai partecipanti alla votazione. Alla riunione dell’Assemblea del Consorzio partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, che se richiesto dal Presidente dell’Assemblea illustra argomenti specifici all’ordine del giorno della seduta. Gli argomenti, posti all’ordine del giorno dell’Assemblea e dalla stessa trattati, sono approvati, se ottengono la maggioranza dei voti espressi dai componenti dell’Assemblea partecipanti alla votazione. Dell’Assemblea è redatto verbale, di cui viene data lettura nella seduta successiva. In presenza di eventuali richieste di modifica e/o integrazione materiale, possono essere apportate correzioni seduta stante.
- L’Assemblea del Consorzio è obbligatoriamente convocata dal Presidente della stessa, entro 20 giorni dalla richiesta formulata per iscritto e contenente gli argomenti da trattare, dalla metà più uno dei Comuni membri del Consorzio e, comunque rappresentanti il 51% della popolazione complessiva dei Comuni rilevata al 31/12 dell’anno precedente.
- Le riunioni dell’Assemblea del Consorzio sono pubbliche, tranne che trattino argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.
Art. 5 Competenze dell’Assemblea
- L’Assemblea determina gli indirizzi generali di governo del Consorzio, operando nel rispetto dei fini statutari.
- In occasione dell’approvazione del Rendiconto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve presentare una relazione in merito all’azione ed alla funzione di governo svolte dal Consiglio nell’anno di riferimento, allo scopo di valutare i risultati della gestione del Consorzio.
- L’Assemblea esercita le seguenti competenze:
- approva il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo del Consorzio, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti per gli Enti Locali. Il bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approva i nuovi investimenti per il potenziamento dei Servizi gestiti dal Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- accoglie le richieste di altri Comuni di aderire al Consorzio, secondo le modalità stabilite dall’art. 7 comma 1, ai fini della utilizzazione dei servizi e delle strutture sociali in essere;
- accoglie le donazioni da parte di privati, Enti e/o Fondazioni a sostegno del Consorzio Impegno Sociale;
- delibera l’assunzione della gestione dei servizi a rilevanza sociale quando ne facciano richiesta uno o più Enti associati e non associati;
- approva gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- delibera le quote di partecipazione degli Enti consorziati in base alle esigenze finanziarie del Consorzio e comunque nel rispetto dei criteri di cui all’art.2;
- delibera la quota «una tantum» annuale di partecipazione degli enti non consorziati;
- delibera la modifica o l’integrazione dello Statuto, da sottoporre all’approvazione dei Consigli Comunali per successiva delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea in ordine alle modifiche e/o integrazioni allo Statuto.
- nomina il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea di cui all’art. 6 del presente Statuto;
- nomina il Presidente e il vice presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri, di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto;
- delibera le dimissioni presentate dei singoli Consiglieri ivi compresi Presidente e vice presidente;
- nomina il Revisore del Conto/ il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera la decadenza e/o la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall’art. 12;
- approva Convenzioni pluriennali con altri Enti o soggetti pubblici e privati per l’estensione dei servizi o per il loro affidamento mediante convenzione, la costituzione e la modificazione di forme associative proposte dal Consiglio di Amministrazione.
- approva tutti gli altri regolamenti e gli atti normativi destinati ad operare nell’ordinamento generale;
- prende atto del recesso deliberato dai Comuni ed approva le nuove adesioni;
- prende atto dei criteri per l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 6 Il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea
- Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ha la rappresentanza politica del Consorzio.
- Il Presidente assicura e garantisce l’esercizio delle funzioni spettanti all’Assemblea del Consorzio; mantiene i rapporti con i Comuni costituenti il Consorzio, con gli altri enti locali, con gli Enti pubblici territoriali, con le Fondazioni, gli enti sanitari territoriali e altre Associazioni presenti sul territorio, convoca l’Assemblea dei Sindaci e firma le relative delibere.
- In caso di impedimento temporaneo e/o decadenza, le funzioni del Presidente sono svolte di diritto dal Vice Presidente.
- Può rivestire la carica di Presidente dell’Assemblea del Consorzio, esclusivamente, uno dei membri dell’Assemblea stessa.
- In caso di cessazione dalla carica per fine mandato amministrativo o decadenza per rinnovo anticipato del proprio Consiglio comunale, qualora rivesta contemporaneamente la carica di Presidente dell’Assemblea del Consorzio, cesserà di diritto e con effetto immediato tale ultima carica e le funzioni di Presidente sono svolte di diritto dal Vice Presidente. Nel caso in cui, sia il Presidente, sia il vice Presidente cessino dalla carica per fine mandato amministrativo o decadenza per rinnovo anticipato del proprio Consiglio comunale, le funzioni di Vice Presidente saranno svolte di diritto dal membro dell’Assemblea del Consorzio più anziano di età.
- Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti con votazione segreta e separata. Risultano elette le persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai componenti dell’Assemblea, partecipanti alle votazioni. In caso di parità, il punto all’ordine del giorno verrà rinviato a successiva seduta assemblare, da tenersi non oltre 10 gg per una nuova votazione. In caso di ulteriore parità, si procederà a semplice sorteggio.
- Il Presidente ed il Vice Presidente decadono se la maggioranza dei Comuni componenti il Consorzio è chiamata al rinnovo dei Consigli Comunali. Essi, comunque, rimarranno in carica fino a quando l’Assemblea del Consorzio, con i nuovi rappresentanti dei Comuni, sarà convocata per la nomina dei nuovi Presidente e Vice Presidente del Consorzio, i quali rimarranno in carica per la durata quinquennale corrispondente al mandato amministrativo.
- Il Presidente, il Vice Presidente dell’Assemblea del Consorzio, nonché i componenti della stessa, assolvono alle loro funzioni senza alcun emolumento.
- Il Presidente dell’Assemblea del Consorzio non può assumere iniziative, che siano in contrasto con lo Statuto e con le sue funzioni.
- Il Presidente dell’Assemblea del Consorzio è tenuto ad osservare il rispetto della separazione dei poteri, delle funzioni e delle competenze rispetto agli organi del Consorzio stesso di cui al Titolo II.
- Al Presidente dell’Assemblea del Consorzio e al Vice Presidente che lo sostituisce è assicurata la tutela legale secondo legge.
Art. 7 – Adesione dei Comuni al Consorzio
- L’adesione al Consorzio di nuovi Comuni è subordinata all’approvazione favorevole dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti al Consorzio, (fermo restando quanto indicato all’art.15) ed alla successiva deliberazione definitiva della Assemblea del Consorzio, la quale funge già da modifica statutaria ai fini dell’aggiornamento del presente Statuto. Entro 20 giorni dalla deliberazione definitiva dell’Assemblea del Consorzio, il Comune aderente provvederà:
- alla nomina del proprio rappresentante in seno all’Assemblea consortile, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consorzio;
- al versamento, presso la Tesoreria del Consorzio della somma «una tantum», deliberata dall’Assemblea del Consorzio, sulla base del patrimonio contenuto nell’ultimo bilancio approvato, di cui all’art.14 comma 2, in proporzione al numero degli abitanti al 31/12 dell’anno precedente.
- Il Comune aderente al Consorzio fruirà delle priorità stabilite dallo Statuto, nell’utilizzazione dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi, che lo Statuto riserva ai Comuni facenti parte del Consorzio.
- La quota introitata, di cui al suddetto punto 1 lettera b, è impegnata dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento delle finalità stabilite dallo Statuto e per consolidare i livelli di qualità dei servizi svolti; per la valorizzazione della dignità e dei diritti delle persone disabili, dei minori, nonché degli anziani o emarginati e alla prevenzione del disagio giovanile
Art. 8 – Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di direzione strategica ed operativa del Consorzio ed opera su indirizzo dell’Assemblea.
- A norma dell’articolo 1 dello Statuto, è dotato di piena autonomia gestionale e assicura l’efficienza e l’efficacia delle attività dei servizi erogati, secondo le finalità del Consorzio; garantisce la qualità delle prestazioni socio-assistenziali, il rispetto e la valorizzazione delle capacità e della dignità delle persone, che usufruiscono dei servizi; garantisce la collaborazione con gli Organismi del Consorzio e con le Istituzioni operanti sul territorio, secondo la legislazione nazionale e regionale.
- Il Consiglio di Amministrazione assicura e garantisce una gestione dei servizi, che realizzi, nel rapporto costi-benefici, compreso i trasferimenti, il pareggio di bilancio.
- Il Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto rigoroso delle norme statutarie del Consorzio, nella gestione dei servizi che, secondo le finalità del Consorzio, sono dallo stesso deliberati e per i quali è tenuto ad osservare quanto precedentemente indicato.
- Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi atti ad assicurare efficienti e qualificati strutture, servizi e prestazioni, al fine di valorizzare la personalità umana.
- Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente e 2 (due) componenti. Per la sua composizione deve essere rispettato il principio della parità di genere.
- Il Presidente e i consiglieri possono essere nominati anche tra i cittadini non residenti nei comuni facenti parte del Consorzio.
- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di comprovata competenza ed esperienza nelle funzioni di gestione del Consorzio, coniugando le conoscenze nei settori socio-sanitari e giuridico amministrativi con le capacità organizzative delle strutture e dei servizi e la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare.
- Non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione i membri dell’Assemblea del Consorzio. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite pendente con il Consorzio, i titolari, proprietari, comproprietari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti servizi od attività commerciali concorrenti o connesse ai servizi esercitati dal Consorzio e loro congiunti e coloro che hanno parentela o affinità con i dipendenti di ruolo del Consorzio entro il quarto grado. I singoli consiglieri hanno rilevanza esterna solo in caso di incarichi speciali conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Essi non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado civile.
- Ai membri del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene il loro status, si applicano le norme previste dal D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Consiglio di Amministrazione si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi delle Aziende Speciali; in particolare, il Presidente e i singoli consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidamente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio. I membri del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se avevano l’obbligo di vigilare e non l’hanno fatto sul generale andamento della gestione, o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare il loro dissenso nelle deliberazioni del Consiglio. Il Consorzio assicura, comunque, l’assistenza legale ai componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati in giudizio, per fatti non derivanti da dolo e colpa grave nell’esercizio del mandato. Qualora si tratti di materia penale, sempre che non sussista conflitto con gli interessi del Consorzio, in caso di assoluzione, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso spese occorse.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e adotta gli atti di indirizzo per la gestione di propria competenza, così come previsto dal presente Statuto.
- L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente giorno, luogo della riunione e indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato tramite e-mail ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi di calendario antecedenti la riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. I documenti istruttori e le proposte di delibere degli argomenti posti all’ordine del giorno devono essere inviati contestualmente alla convocazione.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni non sono pubbliche. E’ facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitare alle riunioni esperti esterni o terzi, per comprovate esigenze, senza diritto di voto. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono partecipare alle riunioni, nella quale si discute o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale diretto o di loro congiunti o affini, entro il quarto grado. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
- Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- approvare i regolamenti di organizzazione, definire le aree in cui si struttura il Consorzio e le loro articolazioni in servizi, stabilendo che a ciascuna di esse deve essere assicurata la necessaria dotazione di personale; approvare la dotazione organica ed il fabbisogno del personale e il regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- proporre all’Assemblea gli atti fondamentali di cui all’art.5;
- nominare il Direttore, secondo le modalità stabilite dall’art. 10, del presente Statuto;
- deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva, dandone comunicazione all’Assemblea;
- approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti, che non siano attribuiti ad altro Organo;
- autorizzare la sottoscrizione degli accordi con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa;
- conferire gli incarichi di collaborazione esterna;
- deliberare in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio, in qualunque grado;
- approvare accordi e convenzioni con altri soggetti, ad eccezione dei casi in cui il presente Statuto prevede la competenza dell’Assemblea consortile;
- In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può adottare variazioni di Bilancio di Previsione, salva la ratifica nei termini di legge
- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla nomina e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti dello stesso assolvono alle loro responsabilità e funzioni senza alcun emolumento, salvo il diritto al rimborso spese sostenute e documentate, come previsto dalla legge.
Art. 9 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio. Pertanto, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto.
- Il Presidente rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l’ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni, firma le corrispondenze e i documenti relativi all’attività del Consorzio.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù della sua carica:
- sovrintende e coordina l’attività del Consiglio di Amministrazione, promuovendo l’attività dei singoli consiglieri; all’uopo, può affidare loro specifici incarichi;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva e comunque non oltre 30 giorni;
- sovrintende e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni;
- assicura la piena collaborazione con il Presidente dell’Assemblea del Consorzio, osservando il rispetto della separazione dei poteri, delle funzioni e delle competenze;
- assicura il consolidamento delle certificazioni di qualità del Consorzio, unitamente al Direttore e al Responsabile del servizio a ciò addetto;
- assicura le iniziative ritenute utili al conseguimento degli obiettivi, di cui alle finalità del Consorzio.
Art. 10 – Direttore
- Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea ed in conformità alle modalità previste dalla legge.
- Costituisce requisito per la nomina a Direttore il possesso di una specifica competenza nelle problematiche socio sanitarie e giuridico-amministrative derivanti dalle attività svolte.
- Il Direttore assume la direzione tecnico-amministrativo-sociosanitaria del Consorzio, che si esplica attraverso il coordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché mediante la gestione del personale; ha autonomia di scelta e utilizzo degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato. Adotta tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo, nonché gli atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, disponendo di autonomia di spesa.
- Il Direttore è soggetto alle responsabilità amministrativa, giuridica e contabile, secondo le vigenti norme in materia.
- Competono inoltre al Direttore le seguenti attribuzioni:
- esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;
- interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea del Consorzio con funzione consultiva e senza diritto di voto;
- sovraintende e coordina i Responsabili di Servizio, con potere di sostituzione nel caso di inerzia e/o assenza, dirige e sovraintende il personale del Consorzio;
- in quanto Organo competente per i provvedimenti disciplinari, non assegnati dalla Legge, dallo Statuto o dal regolamento ad altri organi, irroga i provvedimenti stessi;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti, che non siano di competenza del Presidente dell’Assemblea o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione gli incarichi professionali e di consulenza necessari per l’espletamento dei compiti gestionali;
- firma gli ordinativi di incasso e pagamento;
- presiede le commissioni di gara e di concorso, nonché le commissioni per la selezione del personale;
- stipula i contratti e ne approva i capitolati;
- individua i Responsabili di Area, definisce ed assegna le posizioni organizzative e le referenze di servizio e/o di progetto da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- presiede la delegazione ai fini della contrattazione decentrata integrativa per il personale;
- emana personalmente le determinazioni, che ritiene opportune per facilitare i percorsi funzionali e gestionali inerenti le attività, gli obiettivi e le finalità del Consorzio. Tali provvedimenti, adottati dal Direttore, sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- partecipa e verbalizza le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
- In caso di assenza o di suo temporaneo impedimento, le funzioni di Direttore del Consorzio vengono assicurate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio generale della separazione dei poteri di cui all’art.4 del D.Lgs 165/2001.
- Il compenso economico del Direttore è definito dal Consiglio di Amministrazione con contrattazione separata e diretta con l’interessato, comunque circoscritto entro parametri sostenibili e rispettoso delle finalità sociali del Consorzio. Gli oneri del Direttore sono posti a carico del bilancio del Consorzio.
TITOLO III
Art. 11 – Revoca, decadenza e azione di responsabilità
- L’Assemblea del Consorzio può provvedere alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi di ripetute inosservanze nell’esercizio delle sue funzioni, tra queste indicativamente l’inattività persistente e l’assenza dei membri da tre sedute consecutive del Consiglio, salvo certificazioni mediche, gli insanabili conflitti all’interno dello stesso, il venir meno del rapporto di fiducia tra il Presidente e i singoli membri all’interno del Consiglio di Amministrazione ed il venir meno del rapporto di fiducia tra Assemblea Consortile e Consiglio di Amministrazione o singoli componenti di esso. La revoca è proposta all’Assemblea del Consorzio dal Presidente del Consorzio, nonché dai componenti della stessa, purché rappresentino il 51% della popolazione dei Comuni del Consorzio rilevato al 31 Dicembre dell’anno precedente. La proposta di revoca, contenente le motivazioni, deve essere comunicata all’interessato ai sensi dell’art.7 della Legge 241/1990, con l’assegnazione di un termine per la presentazione delle controdeduzioni. Le motivazioni devono poi essere portate a conoscenza dell’Assemblea almeno 10 giorni antecedenti la convocazione della stessa. La proposta di revoca, che deve essere debitamente
motivata tenendo conto anche delle controdeduzioni presentate, si ritiene approvata, a votazione palese, se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea del Consorzio, rappresentanti il 51% della popolazione dei Comuni del Consorzio, rilevata al 31 Dicembre dell’anno precedente. - Con l’accoglimento della proposta di revoca, di cui al punto 1, nella stessa seduta, l’Assemblea delibera, ove necessario, l’adozione dell’azione di responsabilità nei confronti del membro interessato del Consiglio di Amministrazione.
- La proposta dell’avvio dell’azione di responsabilità è formulata dal Presidente dell’Assemblea ed è accolta, se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai rappresentanti, che partecipano alla votazione.
- In caso di revoca, nel termine massimo di 20 giorni, l’Assemblea del Consorzio provvede alla nomina del/dei nuovo/i componente/i il Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO
Art. 12 – Accesso al Centro Diurno Disabili
- Ai Comuni facenti parte il Consorzio “Impegno Sociale” è prioritariamente assicurato, l’accoglimento nel Centro Diurno Disabili di Cassina Rizzardi di persone disabili residenti nel proprio territorio e che hanno necessità di fruire del servizio socio-sanitario. Solo dopo avere soddisfatto le esigenze dei Comuni facenti parte del Consorzio, possono essere accolte, qualora siano disponibili i posti, le richieste formalizzate da altri Comuni.
- Nella circostanza di cui al punto 1, i Comuni devono assicurare e garantire la copertura degli oneri complessivi a carico, nonché la quota mensile a carico della famiglia, qualora questa non ottemperi al versamento diretto al Consorzio ogni fine mese.
- Il Consiglio di Amministrazione a fronte di una reiterata inadempienza nei versamenti dovuti, è tenuto ad assumere i provvedimenti idonei, in quanto nessun onere aggiuntivo, rispetto a quanto deliberato con il Bilancio di previsione, deve ricadere sui Comuni componenti il Consorzio.
- Sul totale dei posti disponibili presso il Centro Diurno Disabili di Cassina Rizzardi, sono comunque riservati n. 3 posti per i Comuni costituenti il Consorzio.
- Il Consiglio di Amministrazione preposto alla gestione del servizio è tenuto ad osservare e ad applicare quanto stabilito dal presente articolo.
Art. 13 – Accesso alla Residenza socio-sanitaria
- Ai Comuni facenti parte del Consorzio «Impegno Sociale» è assicurato prioritariamente l’accoglimento di persone disabili residenti nel proprio territorio e aventi la necessità della residenza permanente nella struttura socio-sanitaria, di proprietà del Consorzio;
- Solo dopo avere soddisfatto le esigenze dei Comuni facenti parte del Consorzio, possono essere valutate, ed accolte dal Consiglio di Amministrazione, qualora siano disponibili dei posti letto, le richieste formulate da altri Comuni. A fronte dell’accoglimento delle richieste formulate dai Comuni non facenti parte del Consorzio, questi devono prioritariamente provvedere ad adottare un provvedimento amministrativo «ad hoc» contenente l’assunzione a proprio carico:
- della quota una tantum annuale;
- dell’onere mensile, compresa la retta mensile a carico della famiglia, qualora questa non
ottemperi ogni fine mese al versamento della quota a proprio carico;
- L’Assemblea del Consorzio delibera la quota a carico del Comune su proposta del Consiglio di Amministrazione; parimenti l’Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota mensile a carico della famiglia dell’utente della Residenza sociosanitaria.
- Il Consiglio di Amministrazione, nella determinazione della quota mensile a carico del Comune e della retta mensile a carico della famiglia dell’utente della Residenza socio-sanitaria, tiene conto del contributo giornaliero erogato dalla Regione Lombardia;
- L’Assemblea del Consorzio, con la approvazione del Bilancio annuale di previsione, determina l’onere e le modalità di versamento dei Comuni del Consorzio con utenti presso la Residenza socio-sanitaria e approva la proposta del Consiglio di Amministrazione inerente la retta mensile a carico delle famiglie. L’Assemblea del Consorzio, con l’approvazione del bilancio annuale di previsione, determina le modalità di versamento degli oneri a carico dei Comuni non facenti parte il Consorzio, di cui al punto 2 del presente articolo;
- Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad osservare e ad applicare quanto stabilito dal presente articolo, assumendo le iniziative idonee, ove occorra, per il rispetto da parte dei Comuni interessati e delle famiglie degli utenti della Residenza socio-sanitaria.
TITOLO V – PATRIMONIO E GESTIONE
Art. 14- Patrimonio
- Il patrimonio del Consorzio, al 31 Dicembre 2017, è costituito:
- dall’area sulla quale insiste la Residenza Sanitaria Disabili ubicata nel Comune di Cassina Rizzardi;
- dall’area di cui ai mappali n. 322, 327, 176, 175, ove insistono i servizi, quali: Centro Diurno Disabili; Servizio Tutela minori;
- dagli immobili, mobili, mobili registrati e arredamenti, Uffici amministrativi e organismi del Consorzio;
- dalle donazioni eventualmente fatte da privati e associazioni in denaro o beni mobili, immobili
e terreni.
- Il patrimonio del Consorzio, di cui al punto 1 alla data del 31 dicembre 2017 è stimato in € 5.433.505,73 (beni demaniali e fabbricati), oltre € 738.494,18 di immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali, per totale di € 6.171.999,90 e rimane in capo esclusivo ai Comuni di: Cadorago, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Montano Lucino, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio.
- Il patrimonio, di cui ai punti 1 e 2, è destinato alle attività connesse alle finalità dello Statuto e non può essere distratto per uso diverso, né alienato per qualsiasi titolo.
- Il valore del patrimonio, di cui sopra, viene annualmente adeguato con il Bilancio di previsione.
- Eventuali nuove adesioni al Consorzio e al relativo patrimonio sono regolate dall’art.7 del presente Statuto.
- L’eventuale alienazione del patrimonio, non più ritenuto idoneo alle finalità del Consorzio e/o non necessario, è oggetto di decisione deliberativa dell’Assemblea del Consorzio, previa delibera di dismissione patrimoniale a cura degli Enti consorziati. Il ricavato è destinato esclusivamente alle finalità stabilite dallo Statuto. Le donazioni al Consorzio, da parte dei privati, rientrano nel patrimonio del Consorzio e sono destinate dall’Assemblea del Consorzio alle finalità stabilite dallo Statuto.
Art. 15 – Scioglimento del Consorzio e recesso dei Comuni dal Consorzio
- Lo scioglimento del Consorzio «Impegno Sociale» è deliberato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei Comuni Consorziati, quando con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali gli stessi decidono di non continuare a farne parte e per le altre cause di cui alla Convenzione costitutiva.
- Il Presidente dell’Assemblea del Consorzio, ricevute le delibere dei singoli Consigli Comunali, in copia conforme all’originale e rese esecutive, provvede a convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea del Consorzio, per la presa d’atto delle condizioni, che fanno venire meno la prosecuzione delle funzioni e dell’attività del Consorzio.
- L’Assemblea del Consorzio, deliberato lo scioglimento del Consorzio, nomina una Commissione apposita per l’alienazione del patrimonio e di quanto altro risultante dalla documentazione esistente. Detta Commissione è composta da tre membri: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti e un membro esterno scelto dall’Assemblea tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti.
- La Commissione, di cui al punto 3, provvede anche alla liquidazione degli eventuali oneri al momento in essere, alla riscossione di eventuali crediti e alla liquidazione di tutto il patrimonio, nonché alla regolarizzazione della posizione del personale, dipendente del Consorzio, secondo le norme contrattuali vigenti ed applicate dal Consorzio.
- Le risultanze contabili e derivanti dalla liquidazione di tutto il patrimonio sono ripartite tra i Comuni facenti parte del Consorzio, di cui all’articolo 18 per la parte ad essi riferita, secondo parametri che tengono conto dei criteri seguiti nella determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni per la realizzazione delle strutture e dei servizi di cui alle finalità dello Statuto.
- Nel corso della durata del Consorzio «Impegno Sociale», ogni Comune componente può recedere dal Consorzio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il 30 Giugno dell’anno di riferimento, fermo restando l’obbligo di sostenere gli impegni di spesa assunti verso il Consorzio, avendo il Comune – che formula il recesso – approvato il D.U.P. e il Bilancio relativo, con i costi per i servizi in atto per la parte di propria competenza, sia ordinaria, sia per gli investimenti programmati. Il recesso di un Comune dal Consorzio, comporta inoltre l’obbligo di versare al Consorzio la quota a carico del Comune, per l’intera durata dei mutui contratti dal Consorzio, per investimenti finalizzati alla realizzazione di strutture e servizi sociali e sanitari e i costi relativi alla pubblicità dell’aggiornamento statutario necessario. La richiesta di recesso deve essere approvata con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti al Consorzio. La copia conforme all’originale ed esecutiva della deliberazione di recesso deve essere inviata al Presidente del Consorzio, il quale – entro 30 giorni dal ricevimento – provvede alla convocazione dell’Assemblea del Consorzio per l’approvazione conclusiva di recesso dal Consorzio, che vale come delibera di modifica statutaria ai fini dell’aggiornamento della composizione.
- Il recesso di un Comune, di cui al punto precedente, comporta altresì il venir meno delle prerogative, che a norma dello Statuto sono assicurate ai Comuni componenti il Consorzio nella fruizione dei servizi socio-sanitari gestiti dal Consorzio. Al Comune, che recede, non è riconosciuta la restituzione degli oneri sostenuti per la realizzazione e gestione di servizi e strutture sociali e/o per l’acquisto di aree da destinare ai servizi socio-sanitari, secondo le finalità del Consorzio.
Art. 16 – Modifiche allo Statuto e alla convenzione
- Lo Statuto del Consorzio «Impegno Sociale» può essere sottoposto a modifiche e/o integrazioni, su mandato conferito dall’Assemblea del Consorzio alla Commissione di Sindaci o loro delegati, a ciò preposta; della stessa Commissione fa parte anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il mero aggiornamento per nuovo ingresso o recesso che seguono le procedure previste nell’art. 7 e nell’art. 15.
- La proposta di modifica e/o integrazione è sottoposta all’esame dell’Assemblea del Consorzio entro 20 giorni dal ricevimento del testo redatto dalla apposita commissione, che ne approva la bozza. Completata la disamina da parte dell’Assemblea, la proposta è trasmessa da parte del Presidente dell’Assemblea del Consorzio ai Comuni componenti il Consorzio per l’approvazione, da parte dei rispettivi Consigli Comunali, che dovrà sopraggiungere entro 30 giorni dal ricevimento. Successivamente, il Presidente del Consorzio provvede alla tempestiva convocazione dell’Assemblea del Consorzio per l’approvazione conclusiva del nuovo Statuto, che dovrà essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei Comuni componenti l’Assemblea.
- La modifica dello Statuto costituisce modifica della convenzione vigente per quanto non compatibile.
TITOLO VI – RAPPORTI CONTABILI
Art. 17 – Tesoriere
Il Consorzio ha un proprio Tesoriere. Il Servizio di tesoreria viene affidato, mediante appalto, ad un Istituto bancario, abilitato a svolgere detto servizio. Il Servizio è regolato dalle disposizioni dell’art. 208 e seguenti del Testo Unico 267/2000 per quanto riguarda la gestione delle entrate e delle spese. Il Tesoriere è tenuto alla gestione dei titoli e valori del Consorzio, nonché a concedere, su richiesta del Consorzio, anticipazioni di tesoreria nei limiti stabiliti dalla legge. Al Tesoriere vengono trasmessi il Bilancio annuale e le relative variazioni, nonché copia del Conto consuntivo, con le deliberazioni di approvazione. Il Servizio di Tesoreria ha durata triennale ed è rinnovabile.
Art. 18 – Revisore Unico del Conto
- Il Revisore Unico del Conto è nominato dall’Assemblea del Consorzio secondo le norme stabilite dal D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico Leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni di integrazione ed esercita il proprio mandato per un triennio e nel limite di due mandati.
- Il Revisore Unico del Conto esercita tutte le funzioni e competenze assegnate allo stesso dalla legislazione riguardante gli Enti locali.
- I costi per il Revisore Unico del Conto sono a carico del Bilancio del Consorzio.
TITOLO VII – TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE
Art. 19 – Trasparenza
Il Consorzio è soggetto alla normativa di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Art. 20 – Albo delle pubblicazioni
Tutte le deliberazioni del Consorzio, ai sensi dell’art.124, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000 n.267, sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line dello stesso o del Comune dove il Consorzio ha sede. Apposite norme regolamentari prevedono strumenti idonei a garantire la possibilità per i cittadini di consultare le deliberazioni anche presso la sede del Consorzio. L’accessibilità e la conoscenza degli atti pubblicati devono essere garantite a tutti i cittadini, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
Art. 21 – Accesso e partecipazione
- I cittadini, le associazioni di volontariato operanti nel campo assistenziale, i portatori di interesse pubblici e/o diffusi, oltre al diritto previsto all’articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell’ente, secondo le norme vigenti e il Regolamento consortile per l’attuazione del diritto di accesso.
- Il Regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’Ente.
TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 22 – Funzione normativa
- Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell’Ente.
- Lo Statuto consortile viene approvato dai Consigli comunali dei Comuni facenti parte del Consorzio e successivamente dall’Assemblea del Consorzio, in quanto atto fondamentale.
- Lo Statuto consortile viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Consorzio o del Comune ove ha sede il Consorzio, per 15 giorni consecutivi. Trascorso detto termine di pubblicazione lo Statuto consortile viene trasmesso a tutti i Comuni del Consorzio e pubblicato sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia); con tale atto, inteso con la pubblicazione, entra in vigore e si intende abrogato il precedente Statuto.
Art. 23 – Disposizione finale e transitoria
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni.